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Eolico: incostituzionale legge della Campania

energia eolica Anev, associazione nazionale energia del vento, accoglie con favore l’intervento della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale la legge sull’eolico della Regione Campania, nota come “legge Colasanto”, e auspica che “tutte le Regioni si adeguino al dettato delle linee guida nazionali, evitando che le imprese si trovino a dover affrontare un quadro normativo del settore che, nell’attuazione del disposto costituzionale, di fatto si concretizza in una serie di lungaggini amministrative, continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e contrasto tra loro, con i conseguenti costi ed oneri di sistema”.

Ricordando che “alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti”, con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) che dispone che “la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato”.

La Corte aveva già affermato che “il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse” e che “non è consentito alle Regioni, neppure in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale”.

La Corte Costituzionale conclude che “la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le ‘aree e i siti non idonei’ all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (…) non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea”.

Per questo la legge regionale della Campania “eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale, perché, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale”.

Decisione accolta positivamente dall’Anev. Per l’associazione “tentare di bloccare il settore eolico con una legislazione così forzata da essere poi spesso giudicata illegittima, ha come diretta conseguenza il rischio di compromettere un settore che ha finora portato occupazione, crescita e sviluppo e che costituisce invece patrimonio per il Paese ed in particolare per quelle Regioni come la Campania, che ne hanno maggior bisogno”.

06 febbraio 2013

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