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Programmabilità eolico: Tar dà ragione all’Anev

energia eolica – Il TAR di Milano accoglie il ricorso dell’ANEV e di alcune aziende associate avverso la Delibera 281 dell’AEEG sugli oneri di sbilanciamento derivanti dalla  programmabilità delle FER annullandola, dando ragione ancora una volta all’associazione degli operatori eolici, che denunciano da tempo la non applicabilità della delibera a fonti non prevedibili e discontinue come l’eolico.

La sentenza dà ragione all’ANEV e alle aziende ricorrenti laddove “l’AEEG non ha dimostrato che l’implementazione dei sistemi di prevedibilità di queste fonti, iniziato con la deliberazione 25 gennaio 2010 n. 4/10 abbia condotto ad un miglioramento della prevedibilità tale da giustificare la suddetta equiparazione.
A ciò si aggiunge che in tal modo lo sbilanciamento viene a gravare economicamente sul produttore eolico non in considerazione della sua incapacità di previsione di immissione dell’energia nella rete ma sulla base dei caratteri propri della fonte stessa.
In questo modo l’Autorità introduce surrettiziamente una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l’eolico” e inoltre la deliberazione avrebbe violato Direttiva CE sulla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili “prefigurando l’introduzione di meccanismi del tutto aleatori, ovvero, comunque, completamente svincolati dall’effettiva capacità programmatoria dei produttori e dalle reali caratteristiche dei vari territori”.

L’auspicio dell’ANEV è che l’AEEG prendendo atto della pronuncia, vada a definire un sistema che non faccia gravare sugli operatori gli oneri di sbilanciamento, ma che consenta di ridurre gli oneri per il sistema come proposto più volte da ANEV.

I provvedimenti adottati in Italia sulle fonti rinnovabili, partendo da questa delibera, alla Robin Tax e all’IMU, si rivelano in contrasto con le direttive europee in materia di cambiamenti climatici e riduzione della CO2,  poiché fortemente penalizzanti per il settore, nonché in contrasto con le dichiarazioni del Primo Ministro Letta in base alle quali bisogna investire su ambiente ed energia e in base a quanto prescritto dalla SEN, Strategia Energetica Nazionale.

“Le nuove tecnologie – fonti rinnovabili ed efficienza energetica – vanno maggiormente integrate nel contesto esistente, migliorando la selettività degli strumenti esistenti di incentivazione, in un’ottica organica con visione di medio e lungo periodo” aveva commentato Letta, che poi aveva ribadito e rafforzato in Senato alla vigilia del vertice UE: “La priorità assoluta in campo energetico per noi resta lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.

L’ANEV auspica che l’accoglimento di questo ricorso sia un primo passo verso l’introduzione di norme che valorizzino il settore eolico, salvaguardando il 37.000 attuali occupati nel settore e creando sviluppo, crescita, indipendenza dall’estero e benefici ambientali.

Ricordando che gli oneri complessivi delle FER in bolletta sono quelli che il GSE ha presentato in audizione al Senato lo scorso 18 giugno,  che  per un totale di 9 miliardi di euro sono suddivisi come segue: 6,4 miliardi provenienti dal fotovoltaico, 1,4 dalle bioenergie, 600 milioni dall’idroelettrico, 500 milioni dall’eolico e 100 milioni dal geotermoelettrico. Ora l’ANEV auspica che non si facciano ulteriori tentativi sull’eolico di tagli retroattivi o di nuove imposizioni, magari per coprire i costi di un capacity payment sulle fonti fossili.

01 luglio 2013

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