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Corte Giustizia Ue: gestore pannelli solari é soggetto passivo Iva

energia solare – Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico privato, ma connesso alla rete, può far sorgere il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte.
Tale diritto a detrazione presuppone in particolare che l’impianto sia sfruttato al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
L’utilizzo dell’impianto fotovoltaico istallato sopra o vicino ad un edificio privato ad uso abitativo rientra nella nozione di attività economica se la conseguente energia prodotta in eccesso, rispetto all’uso privato, è ceduta stabilmente alla rete in cambio di un corrispettivo e da tale attività si conseguono degli introiti.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 20 giugno 2013, relativa alla causa C-219/2012.

Con tale pronuncia, la Corte si esprime in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 della Direttiva 77/388/CEE sull’Iva, secondo cui si considera soggetto passivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, chiunque svolga una delle attività economiche previste al paragrafo 2 dello stesso articolo, indipendentemente dal luogo, dallo scopo e dai risultati che ne derivano.

Nel dettaglio …

Nel 2005 il sig. Fuchs ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della sua casa.
Poiché tale impianto non ha capacità di immagazzinamento, il sig. Fuchs cede in rete la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno, in base a un contratto con la società Ökostrom Solarpartner, stipulato a tempo indeterminato. Tali cessioni sono remunerate al prezzo di mercato e assoggettate all’IVA.
Il sig. Fuchs riacquista dalla Ökostrom Solarpartner l’energia elettrica necessaria per le proprie esigenze domestiche allo stesso prezzo al quale l’energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete. Il sig. Fuchs ha chiesto all’autorità tributaria competente, il Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Austria) il rimborso dell’IVA da lui assolta al momento dell’acquisto dell’impianto fotovoltaico.

Il Finanzamt ha rifiutato tale rimborso dell’imposta pagata a monte per il motivo che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il sig. Fuchs non esercitava un’attività economica. Il sig. Fuchs ha pertanto proposto un ricorso dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Commissione tributaria indipendente di Linz), che l’ha accolto.

Adito dal Finanzamt, il Verwaltungsgeri chtshof (Corte amministrativa, Austria) chiede in tale contesto se, in base al diritto dell’Unione1, lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientri nella nozione di «attività economiche».

Con la sentenza, la Corte di giustizia risponde affermativamente a tale questione.
La Corte rileva che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce un’«attività economica» se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.  La nozione di introiti dev’essere intesa nel senso di una remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata.

Ne risulta che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti.
Poiché l’impianto installato sulla casa del sig. Fuchs produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, quest’ultimo sfrutta l’impianto al fine di ricavarne introiti.
Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. E’ irrilevante al riguardo che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche.

La Corte ricorda, peraltro, che secondo la logica del sistema dell’IVA, il soggetto passivo può detrarre l’IVA cha ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta.
La detrazione delle imposte a monte è connessa alla riscossione delle imposte a valle.
Nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle, la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione. La qualità di soggetto passivo presuppone in particolare che la persona interessata eserciti un’«attività economica».

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA.
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1 – Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari
– Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), quale modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995 (GU L 102, pag. 18).

25 giugno 2013

 

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